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Direttiva MIUR 01.12.2003, n. 90

Modalità di accreditamento e di riconoscimento per i Soggetti e le Associazioni che offrono attività di formazione al personale docente.

Art. 2 - Accreditamento dei Soggetti che offrono formazione

1. Sono legittimati a richiedere l'accreditamento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i Soggetti le cui finalità statutarie contemplino la formazione e la ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente per il quale si chiede l'accreditamento.

2. L'accreditamento può essere richiesto da Soggetti le cui iniziative di formazione, svolte anche secondo modalità di formazione a distanza, siano rivolte al personale della scuola di almeno tre Regioni.

3. L'accreditamento dei Soggetti richiedenti presuppone la presenza dei seguenti requisiti:

a. inclusione - tra i fini istituzionali dell'Ente - della formazione e della ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente di interesse del Soggetto richiedente. Tale requisito si intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la prevalenza degli Associati sia costituita da Soggetti che garantiscono la formazione tra i propri fini istituzionali;

b. documentata realizzazione di attività formative per lo sviluppo professionale del personale della scuola;

c. documentata attività di ricerca e di innovazione metodologica nel campo della formazione;

d. documentata integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione a distanza;

e. capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta;

f. autonoma struttura organizzativa e stabilità economica e finanziaria;

g. realizzazione di iniziative di innovazione metodologica nel campo della formazione;

h. professionalizzazione nell'ambito della formazione anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti ottenuti (protocolli di intesa con l

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