Direttiva MIUR 01.12.2003, n. 90
1. Le richieste di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola o di riconoscimento delle Associazioni professionali e/o disciplinari come Soggetti qualificati devono essere presentate al MIUR - Direzione Generale per il personale della scuola - entro il 30 settembre di ogni anno.
2. All'atto della domanda il Soggetto richiedente dichiara il possesso dei requisiti, di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 della presente direttiva, allega lo statuto e l'atto costitutivo, documenta lo svolgimento delle iniziative di formazione di interesse generale rivolte al personale della scuola e presenta un piano di formazione di interesse generale da realizzare nei successivi dodici mesi. Le iniziative svolte dovranno essere documentate con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco e provenienza scolastica dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, tipologie ed esiti della verifica, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Le iniziative da realizzare dovranno essere documentate secondo le seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari, materiali e tecnologie che si intendono utilizzare. Nell'istanza il Soggetto dovrà, altresì, indicare quali competenze possiede in relazione all'ambito nel quale opera prevalentemente.
3. Qualora nel corso della fase istruttoria vengano riscontrate carenze nella documentazione presentata, la Direzione Generale per il personale della scuola contatterà l'ente per chiederne l'integrazione.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale, di cui al successivo art. 7, espri
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