Direttiva MIUR 01.12.2003, n. 90
1. I Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola possono presentare richiesta di riconoscimento di singoli corsi di formazione destinati al personale della scuola.
2. Le domande di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine è perentorio, in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla pubblicazione dei corsi riconosciuti alla data del 1°settembre di ogni anno scolastico successivo alla domanda.
3. Le richieste devono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o regionale. Nel primo caso vanno inoltrate al MIUR - Direzione Generale per il personale della scuola, nel secondo all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.
4. Le richieste devono essere corredate da un progetto di formazione destinato al personale della scuola nel quale siano indicati:
a. il tema;
b. le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
c. il programma dei lavori;
d. il nominativo e la qualifica del direttore responsabile;
e. i nominativi dei relatori;
f. i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione degli Istituti scolastici di provenienza;
g. la data e la sede di svolgimento del corso.
5. I Soggetti proponenti singoli corsi di formazione devono allegare lo Statuto e l'Atto costitutivo dai quali risultino tra le finalità del Soggetto la formazione e la ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente. Le eventuali modifiche statutarie devono risultare da atto pubblico. Per questa documentazione il Soggetto richiedente può fare riferimento ad altra copia già acquisita agli atti dell'Amministrazione centrale o r
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