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Direttiva MIUR 01.12.2003, n. 90

Modalità di accreditamento e di riconoscimento per i Soggetti e le Associazioni che offrono attività di formazione al personale docente.

Art. 6 - Informazione e monitoraggio sui soggetti accreditati o qualificati o proponenti singoli corsi di formazione

1. Gli elenchi dei Soggetti accreditati e quello delle Associazioni qualificate sono pubblici e inseriti nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oltre che essere disponibili presso gli Uffici scolastici regionali. L'elenco dei Soggetti accreditati e quello delle Associazioni qualificate indicano, altresì, l'ambito di formazione prevalente, al fine di orientare il personale della scuola nella scelta delle iniziative di formazione. Il Ministero si impegna a dare diffusione alle iniziative di formazione promosse dai Soggetti accreditati o qualificati. A tal fine si pubblicherà l'elenco delle iniziative di formazione proposte dai Soggetti accreditati o qualificati in tempi utili all'adozione del Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento previsto dall'art.65 del CCNL, citato in premessa.

2. Analogamente verrà reso pubblico l'elenco dei corsi riconosciuti.

3. I Soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione. I Consorzi o Associazioni di secondo grado sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale del Personale della Scuola i Soggetti che si associano successivamente alla presentazione della domanda.

4. La perdita di requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano notifica all'Ente dei risultati del monitoraggio e della verifica e, salvo documentata presentazione di controdeduzioni, l'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'elenco dei Soggetti accreditati o da quello delle Associazioni qualificate.

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