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Decreto legislativo 05.12.2003, n. 343

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Testo in vigore dal: 27.12.2003). (G.U. 12.12.2003, n. 288)

Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Personale dirigenziale della Presidenza). - 1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18.

4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubb

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