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Decreto legislativo 05.12.2003, n. 343

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Testo in vigore dal: 27.12.2003). (G.U. 12.12.2003, n. 288)

Art. 4 - Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, è inserito il seguente:

«Art. 9-ter (Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile). - 1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'ambito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di opzione secondo modalità e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provv

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