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Decreto legge 24.12.2003, n. 354

Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia. (G.U. 29.12.2003, n. 300)

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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