Decreto legge 24.12.2003, n. 355
1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.
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