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Decreto legge 24.12.2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 29.12.2003, n. 300)

Art. 21 - Concessioni autostradali

1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla Del.CIPE 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano. 3

2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa 4

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vige

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