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Decreto legge 24.12.2003, n. 355

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 29.12.2003, n. 300)

Art. 23 quater - Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia

1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1 ° agosto 2002, n. 166

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