Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo II - Politiche di intervento
1. La Regione assicura ai cittadini l'orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative attraverso lo sviluppo di attività di informazione orientativa, consulenza orientativa e formazione orientativa.
2. Le attività sono finalizzate a supportare la definizione dei percorsi personali attraverso l'auto-orientamento e la ricerca attiva delle opportunità.
3. Gli interventi di orientamento si realizzano con il concorso di soggetti pubblici e privati e più in particolare con:
a) le Agenzie Speciali delle Province di cui al successivo art. 16;
b) le sedi operative accreditate per l'orientamento.
4. Gli interventi di orientamento si realizzano altresì attraverso progetti integrati con il concorso delle sedi orientative, delle scuole, dell'università, delle imprese, con le istituzioni locali e le organizzazioni sociali, in raccordo con la rete dei servizi delle Agenzie Provinciali per l'Impiego.
5. La Regione promuove il rafforzamento del sistema regionale di orientamento sostenendo la ricerca e l'innovazione delle pratiche orientative, lo sviluppo del teleorientamento, la sperimentazione e la formazione degli orientatori.
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