Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo II - Politiche di intervento
1. La Regione, al fine di dare attuazione all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 68 della Legge 17 maggio 1999 n. 144, come ridefinito dall'art.2 comma 1 lett. C) della Legge 28 marzo 2003 n. 53, promuove il sistema unificato di istruzione e formazione regionale finalizzato alla educazione e preparazione professionale dei giovani fino al 18° anno di età per il conseguimento di qualifiche e specializzazioni professionali che assicurino l'ingresso nel mercato del lavoro.
2. Il conseguimento delle qualifiche e delle specializzazioni può essere realizzato anche attraverso percorsi di apprendistato integrati da attività formative.
3. I percorsi di istruzione e formazione hanno una durata triennale e sono articolati in un primo anno di formazione orientativa nell'area professionale di riferimento ed in due successivi anni di qualificazione professionale specifica.
4. A seguito del conseguimento della qualifica professionale è possibile l'accesso ai percorsi di specializzazione di durata annuale per il conseguimento del diploma tecnico-professionale. Il diploma tecnico professionale costituisce il requisito d'ingresso alla formazione superiore.
5. Il sistema unificato di istruzione e formazione è organizzato in modo da assicurare standard di qualità formativa elevata, una diffusa presenza territoriale, la varietà degli indirizzi formativi e professionali.
7. La Regione emana gli indirizzi pedagogici, gli ordinamenti didattici e gli standard minimi per la certificazione delle qualifiche e delle specializzazioni tenuto conto degli standard definiti a livello nazionale.
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