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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative

Art. 12 - Funzioni amministrative della Regione

1. Sono riservate alla Regione, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le seguenti funzioni:

a) indirizzo e coordinamento, programmazione, monitoraggio e valutazione, vigilanza e controllo delle politiche dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, assicurandone l'integrazione e l'unitarietà su tutto il territorio regionale della Basilicata;

b) programmazione, su proposta delle Province, delle risorse pubbliche destinate agli interventi del sistema formativo integrato e dell'offerta formativa;

c) programmazione del sistema scolastico ed universitario e dell'offerta formativa integrata, sentite le Province;

d) definizione delle modalità e gestione dell'accreditamento delle strutture formative, della certificazione professionale e degli standard formativi;

e) promozione e sviluppo delle azioni per il rafforzamento dei sistemi e delle azioni per lo sviluppo dei progetti integrati territoriali, degli incentivi alla formazione ed alla occupazione e degli interventi sperimentali per l'innovazione e l'innalzamento della qualità del sistema integrato regionale;

f) programmazione, controllo e certificazione delle spese, monitoraggio e valutazione nonché funzioni connesse all'attività di sorveglianza nel quadro dell'attuazione dei programmi comunitari;

g) gestione dei rapporti con l'Unione Europea, con le articolazioni centrali e periferiche dello Stato, con le altre Regioni e le Università.

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