Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative
1. Sono riservate alla Regione, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le seguenti funzioni:
a) indirizzo e coordinamento, programmazione, monitoraggio e valutazione, vigilanza e controllo delle politiche dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, assicurandone l'integrazione e l'unitarietà su tutto il territorio regionale della Basilicata;
b) programmazione, su proposta delle Province, delle risorse pubbliche destinate agli interventi del sistema formativo integrato e dell'offerta formativa;
c) programmazione del sistema scolastico ed universitario e dell'offerta formativa integrata, sentite le Province;
d) definizione delle modalità e gestione dell'accreditamento delle strutture formative, della certificazione professionale e degli standard formativi;
e) promozione e sviluppo delle azioni per il rafforzamento dei sistemi e delle azioni per lo sviluppo dei progetti integrati territoriali, degli incentivi alla formazione ed alla occupazione e degli interventi sperimentali per l'innovazione e l'innalzamento della qualità del sistema integrato regionale;
f) programmazione, controllo e certificazione delle spese, monitoraggio e valutazione nonché funzioni connesse all'attività di sorveglianza nel quadro dell'attuazione dei programmi comunitari;
g) gestione dei rapporti con l'Unione Europea, con le articolazioni centrali e periferiche dello Stato, con le altre Regioni e le Università.
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