Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative
1. La Regione Basilicata, nel rispetto del principio di sussidiarietà ed al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche formative e del lavoro, conferisce alle Province funzioni amministrative e compiti in materia di formazione ed orientamento professionale, come definite dalla presente legge e con esclusione delle competenze riservate espressamente alla Regione.
2. Le Province esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione e trasmettono una relazione annuale sull'attività compiuta.
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