Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative
1. Le Province concorrono alla individuazione delle attività formative da realizzare nel territorio regionale e alla redazione dei piani regionali annuali e pluriennali in materia di offerta formativa. Esse sono responsabili della corretta attuazione dei programmi definiti dalla Regione.
2. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni:
a) lo sviluppo dei procedimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione della programmazione regionale nell'ambito del territorio provinciale, assumendo direttamente la gestione dei finanziamenti con la sola esclusione di quelli di particolare rilevanza, innovatività o sperimentabilità che siano eventualmente riservati, in sede di programmazione, alla diretta responsabilità regionale;
b) l'emanazione, di concerto con la Regione e nel rispetto delle linee di indirizzo e di programmazione da quest'ultima fissate, degli avvisi pubblici per l'affidamento dei progetti agli organismi con sedi accreditate;
c) la selezione, il controllo di conformità e regolarità dei progetti;
d) la stipula e la revoca delle concessioni per l'affidamento delle attività agli organismi attuatori e agli adempimenti conseguenti;
e) il monitoraggio, le verifiche finanziarie e la rendicontazione delle attività affidate in concessione;
f) la vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle attività formative, compresa la verifica delle sedi di svolgimento delle attività di formazione;
g) le rilevazioni di placement e la valutazione degli esiti progettuali;
h) la nomina delle Commissioni esaminatrici per la realizzazione delle prove finali a conclusione delle attività formative;
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