Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative
1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province, la Regione provvede al trasferimento di beni e di risorse finanziarie, umane e strumentali, mediante atti amministrativi assunti di concerto con le Province.
2. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province è subordinato alla reale consistenza di beni e di risorse finanziarie, umane e strumentali.
3. Il trasferimento delle funzioni può essere graduale, secondo date certe, in modo da garantire il suo completamento entro il 31 luglio 2004, salvo in ogni caso quanto stabilito nel comma precedente.
4. Qualora le Province non ottemperino agli adempimenti di propria competenza, omettendo atti dovuti, non rispettando termini o comunque non esercitando con tempestività ed efficienza le funzioni conferite, la Regione esercita i relativi poteri sostitutivi, svolgendo le funzioni in luogo delle Province ovvero mediante la nomina di commissari ad acta.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.