Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative
1. Le Province di Potenza e di Matera istituiscono rispettivamente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente, un'azienda speciale avente le caratteristiche dell'organismo di diritto pubblico, di cui all'art. 114 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata "Agenzia provinciale per l'istruzione e la formazione professionale, l'orientamento e l'impiego".
2. Le Agenzie provinciali perseguono finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica. Esse costituiscono strumento operativo delle politiche provinciali e regionali in materia di formazione professionale, orientamento e politiche attive del lavoro.
3. Le agenzie provinciali sono enti strumentali delle Province per l'esercizio dei compiti indicati nel successivo art. 17 e delle funzioni conferite con la presente legge. Di esse le Province si avvalgono per la gestione del relativo servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 113/bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 269/2003. Esse sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dai rispettivi consigli provinciali.
4. Le agenzie speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallo Statuto.
6. Le Province conferiscono e detengono il capitale di d
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