Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative
1. Le Agenzie provinciali, costituite con le modalità di cui al precedente articolo 16, realizzano mediante atti dalle stesse programmate, ed assunti secondo gli indirizzi fissati dalle Province in coerenza con la programmazione regionale, azioni nei seguenti settori di orientamento, formazione professionale e politiche attive del lavoro:
a) la gestione operativa del sistema unificato di istruzione e formazione, con particolare riguardo alla formazione iniziale ed all'obbligo formativo, sulla base di risorse statali, regionali e provinciali loro assegnate, nonché con il ricorso a fondi comunitari;
b) interventi nel campo dell'offerta formativa rivolta a gruppi svantaggiati e della formazione permanente;
c) lo sviluppo di attività di orientamento;
d) la progettazione e la gestione di progetti integrati di politica attiva del lavoro;
2. Gli interventi previsti nel comma precedente sono realizzati dalle Agenzie speciali delle Province in sedi operative accreditate per la formazione o per l'orientamento.
3. La Regione sostiene nel quadro della propria programmazione e con risorse comunitarie, statali e regionali, le attività delle Agenzie speciali provinciali per l'Impiego, previa valutazione dei risultati, commisurando la quantità di risorse affidate alla efficacia, alla efficienza ed alla qualità delle prestazioni erogate.
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