Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative
1. Le Agenzie provinciali operano in continuità di gestione con le due Agenzie provinciali per l'orientamento e la formazione di Potenza e di Matera, istituite con l'art. 6 della L.R. 12/98.
2. Le Agenzie provinciali istituite con la presente legge operano avvalendosi del personale regionale, e del personale rientrante nei ruoli soprannumerari provinciali, già messo a disposizione dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza presso la Agenzie di cui all'art. 6 L.R. 12/98, nonché del personale di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Il personale attualmente in servizio presso le Agenzie di cui all'art. 6 della L.R. 12/1998, assunto con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 luglio 2003, è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento delle Province di Potenza e di Matera, per l'espletamento delle funzioni ad esse conferite dalla presente legge. Tale personale transita alle dipendenze delle Province senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro già esistente con le citate Agenzie, riconoscendosi che il suddetto personale è funzionale alle esigenze delle Amministrazioni Provinciali per il rapporto da tempo con esse stabilito e per l'esperienza acquisita nella materia della formazione professionale. Il regime giuridico e contrattuale è completamente equiparato a quello del personale già rientrante nei ruoli soprannumerari provinciali. Ai fini dell'inquadramento e dell'attribuzione dei profili professionali, si fa riferimento ai titoli nonché alla attività effettivamente svolta da ogni singolo lavoratore al momento della entrata in vigore della L.R. 12/98 ovvero, per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato
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