Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative
1. Al fine di assicurare l'unitarietà del sistema formativo integrato, ed il suo sviluppo omogeneo su tutto il territorio regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione, delle norme e degli orientamenti comunitari e statali, la Regione definisce annualmente e contestualmente con l'approvazione del DAPEF di cui alla L.R. 34/01, il Piano di Indirizzo Generale Integrato delle azioni di orientamento, di istruzione e formazione professionale e dell'impiego, assumendo come riferimento le linee di programmazione del PRS, i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali ed il DAPEF di cui alla L.R. 34/01.
2. Le Province concorrono alla definizione del Piano trasmettendo alla Regione proposte di linee di intervento entro il 30 giugno di ogni anno, relative alla annualità successiva, sulla base di consultazioni con le forze sociali e produttive.
3. Il Piano di Indirizzo Generale Integrato definisce annualmente:
a) le priorità, gli obiettivi specifici, le performance di realizzazione, di risultato e di impatto attesi da ciascuna azione programmatica;
b) le tipologie di intervento, gli standard ed i destinatari;
c) le risorse finanziarie destinate a ciascuna azione con l'indicazione di quelle riservate alla Regione;
d) le norme tecniche ed amministrative di attuazione connesse alle procedure di selezione dei progetti, di gestione, di controllo, di monitoraggio, di informazione e pubblicità e di valutazione finale dei progetti.
4. Il Piano di Indirizzo Generale Integrato è accompagnato dal rapporto di esecuzione e di valutazione ex-post delle azioni programmate nella precedente a
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