Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative
1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale elemento fondamentale per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle esigenze economiche e sociali del territorio e per il miglioramento della qualità dei servizi.
2. La programmazione regionale, d'intesa con gli enti locali e con il coinvolgimento di altri soggetti della pubblica amministrazione, prevede interventi formativi volti a sostenere i processi di adeguamento e riforma in atto, con particolare riguardo al decentramento, alla riorganizzazione delle funzioni, alla semplificazione amministrativa, alla comunicazione e al rapporto con i cittadini, nonché a favorire l'esercizio associato di funzioni da parte degli enti locali.
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