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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo III - Ripartizione delle funzioni amministrative

Art. 20 - Formazione nella pubblica amministrazione

1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale elemento fondamentale per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle esigenze economiche e sociali del territorio e per il miglioramento della qualità dei servizi.

2. La programmazione regionale, d'intesa con gli enti locali e con il coinvolgimento di altri soggetti della pubblica amministrazione, prevede interventi formativi volti a sostenere i processi di adeguamento e riforma in atto, con particolare riguardo al decentramento, alla riorganizzazione delle funzioni, alla semplificazione amministrativa, alla comunicazione e al rapporto con i cittadini, nonché a favorire l'esercizio associato di funzioni da parte degli enti locali.

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