Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo IV - Attuazione degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati:
a) in forma diretta da parte della Regione;
b) in forma diretta da parte delle Province, che si avvalgono all'uopo delle Agenzie speciali di cui all'art. 16;
c) da altri organismi pubblici e privati che dispongono in Basilicata di sedi operative accreditate per l'orientamento e/o la formazione professionale, in regime di concessione amministrativa mediante convenzione, a seguito di procedure di evidenza pubblica.
2. La Regione e le Province possono inoltre stipulare, a seguito di procedure di evidenza pubblica, convenzioni con organismi pubblici e privati per fornitura di servizi per ricerca, studi, assistenza tecnica, progettazione, valutazione, informazione, comunicazione.
3. Per le attività gestite in forma diretta la Regione, le Province e le Agenzie Provinciali possono stipulare contratti di collaborazione professionale con esperti e tecnici individuati esclusivamente attraverso procedure aperte di selezione sulla base di avvisi pubblici.
4. Nei progetti finalizzati all'occupazione le imprese interessate possono essere attivamente coinvolte in tutte le fasi di vita del progetto formativo, anche attraverso la stipula di convenzioni plurilaterali con l'amministrazione concedente e gli organismi di formazione e pertanto essere associate alle responsabilità dei risultati dei progetti, fermo restando che le imprese convenzionate non assumono la qualità di concessionarie.
5. Le convenzioni plurilaterali possono altresì essere stipulate per progetti di formazione che coinvolgono oltre l'organismo di formazione altri
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