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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo IV - Attuazione degli interventi

Art. 22 - Requisiti dei soggetti attuatori

1. Tutti gli interventi di orientamento, istruzione e formazione professionale, finanziati con risorse pubbliche comunitarie, statali, regionali e provinciali, sono realizzati attraverso le sedi operative degli organismi pubblici e privati in possesso dei requisiti per l'accreditamento, definiti con apposito regolamento regionale, nel rispetto dei livelli minimi essenziali fissati nazionalmente.

2. La realizzazione delle attività può essere affidata ai seguenti organismi:

a) enti pubblici ed enti privati che operano senza fini di lucro e svolgono per statuto in maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale;

b) consorzi o società consortili di formazione con prevalente partecipazione pubblica;

c) imprese e loro consorzi;

d) imprese no profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere;

e) agenzie speciali provinciali, costituite nei modi previsti dall'art. 16.

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