Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo IV - Attuazione degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono realizzati sulla base di progetti elaborati in conformità alle disposizioni regionali di natura regolamentare, tecnica e finanziaria ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e settoriale.
2. Per gli interventi non realizzati in forma diretta dalla Regione o dalle Province, i progetti, presentati sulla base degli avvisi pubblici emanati dalla Regione o dalle Province, sono sottoposti a procedure di valutazione per la loro selezione ai fini dell'ammissibilità a finanziamento.
3. La valutazione viene effettuata da commissioni di esperti interni e/o esterni alle amministrazioni, anche mediante l'individuazione di una struttura esterna selezionata a seguito di evidenza pubblica, sulla base di criteri di ammissibilità, di rispondenza alla programmazione regionale, di rilevanza formativa e professionale, di impatto e reale prospettiva occupazionale, di coerenza e qualità progettuale, di fattibilità, di congruità e di capacità del soggetto attuatore. Costituiscono elementi di valutazione dei progetti anche gli esiti dell'attività di controllo e valutazione dell'accreditamento.
4. I progetti finanziati sono sottoposti a controllo di conformità tecnica e regolarità organizzativa ed amministrativa, di monitoraggio e di valutazione finale. Gli esiti della valutazione finale dei progetti realizzati costituiscono elementi di valutazione della efficacia e della efficienza degli organismi ai fini dell'accreditamento.
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