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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo IV - Attuazione degli interventi

Art. 24 - Iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi

1. L'iscrizione e l'ammissione alle azioni previste nella presente legge è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dai relativi programmi e dagli appositi bandi o avvisi.

2. Negli avvisi pubblici devono essere indicati:

a) la finalità del corso;

b) la sua durata;

c) il luogo ove si svolgeranno le attività;

d) i requisiti necessari per l'accesso;

e) le provvidenze a favore dei corsisti;

f) l'oggetto delle prove selettive da effettuare nel caso il numero di domande sia superiore ai posti disponibili;

3. L'avviso pubblico, emanato a cura del soggetto titolare dell'attività formativa, è pubblicato almeno su un quotidiano a diffusione regionale ed è affisso all'albo pretorio dei Comuni interessati.

4. La selezione tende ad accertare, mediante prove di tipologia mista (risposta sintetica e scelta multipla), il possesso delle capacità di base per la proficua frequenza dei corsi ed è demandata ad una commissione composta:

a) da un funzionario regionale o provinciale, con funzioni di presidente;

b) da tre rappresentanti del soggetto titolare dell'attività;

c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale indicati dagli organismi direttivi degli stessi.

5. Trascorsi quindici giorni dalla data della richiesta dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c), si provvede alla loro sostituzione con esperti dei rispettivi settori.

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