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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo V - Qualificazione del sistema formativo integrato

Art. 25 - Qualificazione della domanda formativa - Accreditamento

1. La Regione sviluppa interventi volti a favorire l'emergere della domanda formativa, mediante:

a) azioni di informazione e sensibilizzazione;

b) iniziative di consultazione ricorrente con i soggetti coinvolti;

c) indagini mirate per la conoscenza dei fenomeni di rilevanza formativa ed occupazionale;

d) azioni per l'osservazione e il monitoraggio della domanda formativa anche attraverso le Agenzie speciali provinciali;

e) accordi e intese di programma con soggetti pubblici e privati.

2. Al fine di qualificare l'offerta formativa integrata e di accrescere la ricaduta degli investimenti in termini di professionalità e di occupabilità, la Regione adotta il sistema di accreditamento delle sedi operative per l'orientamento e la formazione, allocate sul territorio regionale, e sviluppa azioni per il rafforzamento della qualità dei servizi e la definizione degli standard formativi.

3. Il sistema per l'accreditamento è approvato con regolamento della Giunta Regionale.

4. La Regione, al fine di assicurare una offerta qualificata dei servizi, adotta il sistema di accreditamento delle sedi operative per l'orientamento e la formazione, allocate sul territorio regionale di Basilicata.

5. L'accreditamento è finalizzato ad assicurare:

a) la qualità e l'efficacia dell'offerta formativa ed orientativa volta alla promozione dell'occupazione;

b) la creazione di un sistema aperto e pluralistico nel rispetto dei principi di libera concorrenza.

6. L'accreditamento è un processo di graduale

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