Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo V - Qualificazione del sistema formativo integrato
1. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce gli standard di qualità dei servizi, delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge e ne effettua il controllo, il monitoraggio e la valutazione.
2. In particolare la Giunta:
a) definisce gli standard formativi;
b) definisce le tipologie di servizio e gli standard di qualità e prestazione delle attività erogate su tutto il territorio regionale dalle Agenzie provinciali, istituite con la presente legge;
c) definisce i profili formativi e le qualifiche professionali;
d) definisce i criteri e le modalità per la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle qualifiche e delle certificazioni di competenza;
e) definisce i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di competenza;
f) valuta i programmi formativi per il loro inserimento nei cataloghi regionali della formazione superiore e continua, ne valida la loro efficacia e li certifica;
g) definisce i requisiti essenziali, generali e specifici, delle attività di orientamento e formazione sotto il profilo tecnico, didattico, organizzativo e funzionale;
h) definisce i requisiti generali e specifici del sistema di controllo, di monitoraggio e valutazione della qualità, dell'efficacia degli interventi.
3. A seguito di controllo, monitoraggio e valutazione di qualità, la Regione programma ed attiva gli interventi di sostegno alla qualificazione previsti nella presente legge.
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