Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo V - Qualificazione del sistema formativo integrato
1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto, ovvero un inquadramento professionale secondo quanto stabilito dalla contrattazione. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.
2. Titolari del potere di riconoscimento delle competenze sono i soggetti formativi del sistema.
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