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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo V - Qualificazione del sistema formativo integrato

Art. 30 - Certificazione delle competenze

1. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, operato dalle Province mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel precedente art. 17 comma 2 lett. d), rilascia le certificazioni professionali di competenza, di qualifica e di specializzazione.

2. Le certificazioni professionali rilasciate dalla Regione, in tutti i casi stabiliti dalla normativa statale vigente, sono valide ai fini del collocamento, dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Le certificazioni rilasciate dalla Regione costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

3. Le certificazioni sono rilasciate dalla Regione e devono essere debitamente datate e firmate dal Presidente della Commissione Esaminatrice e dall'Assessore Regionale alla Formazione Professionale.

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