IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo V - Qualificazione del sistema formativo integrato

Art. 31 - Crediti formativi

1. Il credito formativo è costituito dal valore, attribuibile a competenze acquisite, che è riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale.

2. Al riconoscimento del credito formativo e alla relativa attribuzione di valore provvede l'istituzione educativa e formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con l'istituzione di provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la specifica materia.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.