Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo V - Qualificazione del sistema formativo integrato
1. Il credito formativo è costituito dal valore, attribuibile a competenze acquisite, che è riconosciuto ai fini dell'inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale.
2. Al riconoscimento del credito formativo e alla relativa attribuzione di valore provvede l'istituzione educativa e formativa che accoglie l'individuo, anche in collaborazione con l'istituzione di provenienza, nel quadro della normativa regionale e nazionale vigente per la specifica materia.
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