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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo VI - Diritti dei partecipanti

Art. 35 - Azioni di sostegno

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini agli interventi previsti dalla presente legge, la Regione, nell'ambito delle norme di attuazione e delle disponibilità previste dalla programmazione regionale, è impegnata ad assicurare misure per:

a) la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici;

b) la concessione di borse di formazione;

c) la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione quali gli stages o di attività di formazione intensiva di tipo residenziale;

d) contributi per spese convittuali o semi-convittuali;

e) contributi per le spese di viaggio e vitto ove necessario;

f) la concessione di assegni di partecipazione.

2. La Regione, inoltre, nel quadro della programmazione regionale, assicura interventi per la rimozione di ostacoli alla partecipazione delle persone che, per condizione fisica, sociale, familiare o culturale, ne sono oggettivamente impedite. Le tipologie e le modalità di intervento sono definite, di volta in volta, sulla base delle necessità e dei bisogni secondo criteri di efficacia e congruità.

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