Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33
Titolo VII - Norme finali
1. Fino alla completa operatività delle Agenzie Provinciali di cui all'art. 16, la Regione continua ad attuare gli interventi in forma diretta e in regime di concessione amministrativa mediante convenzione con gli organismi pubblici e privati di formazione professionale.
2. Gli interventi di formazione già affidati alle Province ed in corso di realizzazione sono realizzati e conclusi dalle stesse secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il trasferimento dei fondi per le funzioni conferite alle Province è assicurato in relazione alla idoneità organizzativa ed attuativa delle strutture e delle agenzie provinciali.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.