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Legge regionale Regione Basilicata 11.12.2003, n. 33

Riordino del sistema formativo integrato. Fonte: B.U. Regione Basilicata 16 dicembre 2003, n. 87.

Titolo VII - Norme finali

Art. 36 - Regime transitorio

1. Fino alla completa operatività delle Agenzie Provinciali di cui all'art. 16, la Regione continua ad attuare gli interventi in forma diretta e in regime di concessione amministrativa mediante convenzione con gli organismi pubblici e privati di formazione professionale.

2. Gli interventi di formazione già affidati alle Province ed in corso di realizzazione sono realizzati e conclusi dalle stesse secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il trasferimento dei fondi per le funzioni conferite alle Province è assicurato in relazione alla idoneità organizzativa ed attuativa delle strutture e delle agenzie provinciali.

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