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Legge regionale Regione Toscana 24.12.2003, n. 65

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 2 gennaio 2004, n. 1.

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 22 bis della l.r. 32/2002

1. L'articolo 22 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), inserito dall'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) è sostituito dal seguente:

"Art. 22 bis

Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro

1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:

a) l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale;

b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;

c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;

d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro."

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