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Sentenza Corte Costituzionale 23.12.2003, n. 370

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002>>, promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22, il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo successivi ed iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorsi iscritti rispettivamente al n. 10 del 2002 (notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 28 febbraio 2002), al n. 12 del 2002 (notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 1° marzo 2002), al n. 23 del 2002 (notificato il 27 febbraio 2002 e depositato l'8 marzo 2002) e al n. 24 del 2002 (notificato il 26 febbraio 2002 e depositato l'8 marzo 2002) del registro ricorsi, le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), censurano, tra l'altro, l'art. 70, recante «Disposizioni in materia di asili nido», per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. - La Regione Marche censura i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 70 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

La ricorrente lamenta innanzitutto che il combinato disposto dei commi 1, 3, 4 ed 8, dell'art. 70, nel prevedere l'istituzione di un fondo settoriale di finanziamento degli asili nido, violerebbe il riparto delle competenze legislative definite dall'art. 117 della Costituzione. La disciplina degli asili nido, infatti, non essendo riconducibile alle materie elencate dai commi secondo e terzo della citata norma costituzionale, dovrebbe ritenersi attribuita alla potestà legislativa residuale delle Regioni, in quanto facente p

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