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D.M. Lavoro e politiche sociali 07.02.2003, n. 57

Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi. (G.U. 05.04.2003, n. 80)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano maturato, in alcuna delle predette forme, il diritto a pensione, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento del requisito dell'iscrizione e della contribuzione, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le medesime forme e non sufficienti, separatamente considerati, per la liquidazione di pensione autonoma, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e del trattamento pensionistico per inabilità, a condizione che almeno una quota del trattamento sia liquidabile col sistema retributivo.

2. La facoltà di totalizzazione, di cui al comma 1, opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.

4. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

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