D.M. Lavoro e politiche sociali 07.02.2003, n. 57
1. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia presso le gestioni medesime e in proporzione alle singole anzianità contributive, sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.
2. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
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