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D.M. Lavoro e politiche sociali 07.02.2003, n. 57

Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi. (G.U. 05.04.2003, n. 80)

Art. 4 - Pensione di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto dall'ente presso il quale è inoltrata la domanda e al termine del relativo procedimento, quando:

a) è perfezionato il relativo requisito dell'età anagrafica secondo gli ordinamenti di tutte le forme pensionistiche nelle quali il lavoratore è stato iscritto, attestato, a pena di inammissibilità, con dichiarazione prodotta dall'interessato contestualmente alla domanda, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) sussistono, per effetto della sommatoria delle anzianità di iscrizione e di contribuzione possedute nelle predette forme pensionistiche, i requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione minima prevista dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate;

c) sussistono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti previdenziali.

2. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché di quelli di cui al successivo articolo 5, dovrà comunque essere confermata, come condizione di procedibilità della domanda, da ogni singola gestione presso cui risultino periodi di iscrizione.

3. Il diritto alla totalizzazione si intende perfezionato quando la gestione presso cui è stata presentata la domanda, acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la sussistenza dei requisiti, anche in riferimento alla non coincidenza dei periodi di iscrizione, definisce il procedimento, che va concluso entro trenta giorni.

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