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D.M. Lavoro e politiche sociali 07.02.2003, n. 57

Regolamento recante modalità di attuazione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi. (G.U. 05.04.2003, n. 80)

Art. 8 - Pagamento dei trattamenti

1. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è posto a carico della gestione cui è imputata la quota di importo maggiore, sulla base di rapporti tra gli enti interessati, anche con esplicito riferimento alla verifica della non coincidenza dei periodi di iscrizione ai fini del possesso dei requisiti.

2. Ciascuna gestione è responsabile della liquidazione della propria quota e deve corrispondere il relativo importo alla gestione erogatrice, con valuta anteriore alla data di pagamento. La ritardata o omessa corresponsione alla stessa delle singole quote non comporta il ritardato o mancato pagamento delle quote medesime da parte della gestione erogatrice, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti delle altre gestioni per le rispettive quote dovute.

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