D.P.R. 28.02.2003, n. 132
Capo I - Principi e disposizioni generali
1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:
a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;
b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.
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