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D.P.R. 28.02.2003, n. 132

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. (G.U. 13.06.2003, n. 135)

Capo II - Organizzazione

Art. 4 - Organi

1. Sono organi necessari delle istituzioni:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio accademico;

e) il collegio del revisori;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei professori;

h) la consulta degli studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

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