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D.P.R. 28.02.2003, n. 132

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. (G.U. 13.06.2003, n. 135)

Capo II - Organizzazione

Art. 5 - Presidente

1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. 1

3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni. 2

1

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295.

2

Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295.

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