D.P.R. 28.02.2003, n. 132
Capo II - Organizzazione
1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.
2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
4. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
5. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la
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