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D.P.R. 28.02.2003, n. 132

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. (G.U. 13.06.2003, n. 135)

Capo II - Organizzazione

Art. 7 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;

d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;

e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In parti

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