D.P.R. 28.02.2003, n. 132
Capo III - Procedure e norme finali
1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
2. In sede di prima applicazione:
a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;
b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.