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Legge regionale Regione Friuli- Venezia Giulia 12.02.2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole. Fonte: bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2003, n. 8.

Art. 1 - Norme relative al sistema delle autonomie locali

1. All'articolo 3, comma 20, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, (Legge finanziaria 2002) dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 bis del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75.".

2. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:

"44. Per le finalità di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico. Le domande possono essere presentate dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.".

3. Il comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:

"46. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 44.".

4. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 3, comma 14, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l'abrogazione prevista nel secondo periodo deve intendersi operata nei confronti delle sole norme della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), in contrasto o sostituite dalla disciplina di cui all'articolo 3, comma 13, della legge regionale 13/2002, e, in particolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 e del comma 2 dell'articolo 22.

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