IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Friuli- Venezia Giulia 12.02.2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole. Fonte: bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2003, n. 8.

Art. 3 - Disposizioni in materia elettorale

1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali e referendarie obbligatorie a carico dell'Amministrazione regionale, anticipate dai Comuni e non rientranti in assegnazioni forfetarie, i Comuni devono presentare, entro tre mesi dallo svolgimento della consultazione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'importo della spesa anticipata.

2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.

3. L'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale), come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 2/1998, è sostituito dal seguente:

"Art. 51 1. Le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o da società.

2. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici elettorali di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione su presentazione, entro tre mesi dalla data della votazione, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Comune attestante l'importo della spesa anticipata. Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

a) 1,81 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;

b) 1,81 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;

c) 1,81 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.

3. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli i

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.