Legge regionale Regione Friuli- Venezia Giulia 12.02.2003, n. 4
1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, può essere concesso, ai Comuni che ne facciano richiesta, il titolo di "Città", dopo che siano state verificate le condizioni previste dal comma 2.
2. Il titolo di "Città" può essere concesso ai Comuni particolarmente importanti sotto il profilo storico-culturale, demografico e socio-economico, che rappresentino poli di gravitazione nell'ambito del territorio circostante, nel cui territorio siano presenti insediamenti produttivi, industriali, turistici, storico-archeologici o commerciali di rilevanza nazionale o internazionale.
3. Il Consiglio comunale delibera la richiesta di concessione del titolo di "Città"; tale deliberazione, corredata di una relazione illustrativa dell'esistenza delle particolari condizioni richieste per la concessione del titolo medesimo, è inoltrata al Presidente della Regione, per il tramite della Direzione regionale per le autonomie locali.
4. I Comuni della Regione che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il titolo di "Città", mantengono tale titolo.
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