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Legge regionale Regione Friuli- Venezia Giulia 12.02.2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole. Fonte: bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2003, n. 8.

Art. 6 - Estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui sia cessata l'attività

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del Servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

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