Legge regionale Regione Friuli- Venezia Giulia 12.02.2003, n. 4
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti disabili e in particolare per incrementare la quantità di ore di sostegno, per i medesimi soggetti, nell'ambito della scuola dell'infanzia, dell'obbligo e secondaria superiore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare le risorse finanziarie a disposizione della competente autorità scolastica regionale.
2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, e il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, stipulano una specifica intesa che individua l'incremento delle dotazioni orarie attivabili per il sostegno ai soggetti disabili, le istituzioni scolastiche interessate da tale incremento, nonché le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, all'Ufficio scolastico medesimo.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.