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Legge regionale Regione Friuli- Venezia Giulia 12.02.2003, n. 4

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole. Fonte: bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2003, n. 8.

Art. 9 - Norme finanziarie

1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, la denominazione del capitolo 1676 dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 è modificata mediante sostituzione delle parole iniziali da "Contributi" a "con più di" con le seguenti:

"Incentivi ai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a".

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.42.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003 - 2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5044 (1.1.151.2.06.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione di "Contributo all'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per il potenziamento delle azioni di sostegno a soggetti disabili nelle scuole dell'infanzia, dell'obbligo e secondaria superiore". Nella denominazione dell'unità previsionale di base la locuzione "alle famiglie sui costi" è sostituita con la locuzione "a sostegno".

3. All'onere di 550.000 euro derivante dal comma 2, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico agli stessi allegato.

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